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LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE


Articolo 1 - Denominazione e sede

Con il presente atto i componenti dichiarano di costituire un’associazione sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata Insieme per la Namibia - Il Villaggio dei Bambini Elena Sofia ONLUS. L’Associazione ha sede in Figline Valdarno, Corso Mazzini n 10.


Articolo 2 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.


Articolo 3 - Scopo e attività sociale

L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse, ad eccezione di quelle specificamente previste e approvate dalle leggi in materia di ONLUS.

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione ovvero in associazione con qualsiasi altro ente o istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari.


Articolo 4 - Soci - Criteri di ammissione, recesso ed esclusione - Intrasferibilità delle quote sociali

In aggiunta ai soci fondatori, chiunque può fare richiesta di ammissione come socio dell’Associazione. Le richieste di ammissione vanno indirizzate in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Le richieste di ammissione sono analizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo che delibera l’ammissione del richiedente in via provvisoria e pone la richiesta di ammissione all’ordine del giorno della successiva Assemblea dei soci, cui il richiedente è convocato.

L’ammissione del socio è deliberata dall’Assemblea con un voto favorevole pari ad almeno la metà dei soci. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari il voto espresso dal Presidente del Consiglio Direttivo è determinante. Alle votazioni inerenti l’ammissione dei soci partecipano solo i soci che possedevano detta qualità al momento della convocazione dell’Assemblea stessa.

Ciascun socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia decorsi sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento del contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali sono intrasferibili, anche per causa di morte.

Gli eredi del socio deceduto non avranno alcun diritto nei confronti della Associazione e degli eventuali beni di questa, non potranno ripetere le somme versate a titolo di contributo associativo dal socio deceduto all’Associazione.


Articolo 5 - Contributo associativo annuo

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a pagare un contributo associativo annuo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo. Saranno tenuti al pagamento del contributo associativo annuo tutti coloro che risulteranno soci della Associazione al 31 dicembre di ciascun anno, nonchè i nuovi soci a decorrere dall’anno in cui sono ammessi.

Le somme versate a titolo di contributo associativa annua sono irripetibili.


Articolo 6 - Patrimonio dell’Associazione

Oltre al contributo associativo annuo dovuto dai soci, l’Associazione, ferme restando le finalità non di lucro, avrà facoltà di raccogliere fondi e contributi dallo Stato, da istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, nonchè ricevere donazioni e lasciti testamentari.


Articolo 7 - Organi della Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.


Articolo 8 - Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui al precedente art. 5 e può avere natura ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

All’Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
- il bilancio dell’esercizio sociale.

L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Le convocazioni delle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria, sono fatte per iscritto a ciascuno dei soci e devono essere ricevute almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può essere spedita con qualsiasi forma, anche via fax o e-mail, purchè risulti che la stessa sia stata ricevuta.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro socio conferendogli delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.


Articolo 9 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che potrà ratificare la scelta del nuovo Consigliere ovvero nominarne uno nuovo.

Se i consiglieri decaduti siano più di due l’intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero i Consiglieri che dovessero constatare l’intervenuta decadenza del Consiglio nel suo insieme dovranno convocare entro 90 (novanta) giorni l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

La cooptazione od elezione di nuovi Consiglieri non determina una proroga della durata in carica del Consiglio o dei singoli Consiglieri, dovendo comunque la scadenza dell’intero Consiglio rimanere fissata al termine dei tre anni dalla prima elezione.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare del contributo associativo annuo, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci con le modalità di cui al precedente articolo 4, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’andamento dell’Associazione.
Articolo 10 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Presidente che rimane in carico tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente spettano la firma sociale ed in genere la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e custodisce somme e valori dell’associazione.

Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali dell’assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente, con firma congiunta del vice presidente o del Segretario, ha facoltà di aprire, chiudere e operare sui c/c bancari.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Nel caso di decadenza del Presidente dal Consiglio Direttivo ovvero di recesso dello stesso dall’Associazione, il nuovo Presidente dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio solo dopo che il Consiglio si sia ricostituito nella sua interezza e l’Assemblea abbia ratificato o modificato la nomina dei nuovi Consiglieri.


Articolo 11 - Esercizi sociali e bilanci

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 12 - Scioglimento e liquidazione

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.


Articolo 13 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori sarà costituito solo nel momento in cui ciò si renderà necessario secondo le norme di legge vigenti.

In caso di costituzione, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea ordinaria. Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà altresì eletto dalla Assemblea.

L’eventuale Collegio dei Revisori eserciterà le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferirà all’Assemblea.


Articolo 14 - Rinvio alle leggi in materia

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997.

 

in collaborazione con RinaldoRinaldi.com