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LO STATUTO DELLASSOCIAZIONE
Articolo 1 - Denominazione e sede
Con il presente atto i componenti dichiarano di costituire unassociazione
sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
denominata Insieme per la Namibia - Il Villaggio dei Bambini Elena
Sofia ONLUS. LAssociazione ha sede in Figline Valdarno, Corso
Mazzini n 10.
Articolo 2 - Durata
LAssociazione ha durata illimitata.
Articolo 3 - Scopo e attività sociale
LAssociazione persegue finalità di solidarietà
sociale, non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento in
via prevalente di attività nel settore dellassistenza
sociale e socio-sanitaria.
LAssociazione si inibisce espressamente lo svolgimento di
attività diverse, ad eccezione di quelle specificamente previste
e approvate dalle leggi in materia di ONLUS.
LAssociazione può svolgere le sue attività in
collaborazione ovvero in associazione con qualsiasi altro ente o
istituzione pubblica o privata nellambito degli scopi statutari.
Articolo 4 - Soci - Criteri di ammissione,
recesso ed esclusione - Intrasferibilità delle quote sociali
In aggiunta ai soci fondatori, chiunque può fare richiesta
di ammissione come socio dellAssociazione. Le richieste di
ammissione vanno indirizzate in forma scritta al Presidente del
Consiglio Direttivo. Le richieste di ammissione sono analizzate
preventivamente dal Consiglio Direttivo che delibera lammissione
del richiedente in via provvisoria e pone la richiesta di ammissione
allordine del giorno della successiva Assemblea dei soci,
cui il richiedente è convocato.
Lammissione del socio è deliberata dallAssemblea
con un voto favorevole pari ad almeno la metà dei soci. In
caso di parità tra voti favorevoli e contrari il voto espresso
dal Presidente del Consiglio Direttivo è determinante. Alle
votazioni inerenti lammissione dei soci partecipano solo i
soci che possedevano detta qualità al momento della convocazione
dellAssemblea stessa.
Ciascun socio può recedere dallAssociazione in qualsiasi
momento, dandone preavviso scritto da inviarsi al Presidente del
Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia decorsi sessanta
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Lesclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dellart.
24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci recedenti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere
allAssociazione non possono ripetere i contributi versati
e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dellAssociazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare lesclusione
del socio che non provveda al versamento del contributo associativo
annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali sono intrasferibili, anche per causa di morte.
Gli eredi del socio deceduto non avranno alcun diritto nei confronti
della Associazione e degli eventuali beni di questa, non potranno
ripetere le somme versate a titolo di contributo associativo dal
socio deceduto allAssociazione.
Articolo 5 - Contributo associativo annuo
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti
dellAssociazione e sono tenuti a pagare un contributo associativo
annuo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo con delibera
da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per
lanno successivo. Saranno tenuti al pagamento del contributo
associativo annuo tutti coloro che risulteranno soci della Associazione
al 31 dicembre di ciascun anno, nonchè i nuovi soci a decorrere
dallanno in cui sono ammessi.
Le somme versate a titolo di contributo associativa annua sono irripetibili.
Articolo 6 - Patrimonio dellAssociazione
Oltre al contributo associativo annuo dovuto dai soci, lAssociazione,
ferme restando le finalità non di lucro, avrà facoltà
di raccogliere fondi e contributi dallo Stato, da istituzioni pubbliche
e private, nazionali e internazionali, nonchè ricevere donazioni
e lasciti testamentari.
Articolo 7 - Organi della Associazione
Sono organi dellAssociazione:
- lAssemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Assemblea dei soci
LAssemblea è costituita da tutti i soci di cui al precedente
art. 5 e può avere natura ordinaria e straordinaria.
LAssemblea ordinaria è convocata almeno una volta allanno
dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio
sociale.
LAssemblea è altresì convocata ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta
richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei
soci.
AllAssemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti
per lapprovazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sullandamento dellAssociazione;
- il bilancio dellesercizio sociale.
LAssemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria,
per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento
dellAssociazione.
Le convocazioni delle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria,
sono fatte per iscritto a ciascuno dei soci e devono essere ricevute
almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione può essere spedita con qualsiasi forma, anche
via fax o e-mail, purchè risulti che la stessa sia stata
ricevuta.
Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare
da altro socio conferendogli delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
In prima convocazione le deliberazioni dellAssemblea sono
adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza
dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un
giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dellatto costitutivo e dello
statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere
approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dellAssociazione deve essere
approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole
di almeno i tre quarti dei soci.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
LAssociazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da cinque membri rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando
lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità
delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei
consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice
Presidente o dal Consigliere più anziano detà.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino
alla successiva Assemblea, che potrà ratificare la scelta
del nuovo Consigliere ovvero nominarne uno nuovo.
Se i consiglieri decaduti siano più di due lintero
Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e il Presidente
del Consiglio Direttivo ovvero i Consiglieri che dovessero constatare
lintervenuta decadenza del Consiglio nel suo insieme dovranno
convocare entro 90 (novanta) giorni lAssemblea per la nomina
del nuovo Consiglio.
La cooptazione od elezione di nuovi Consiglieri non determina una
proroga della durata in carica del Consiglio o dei singoli Consiglieri,
dovendo comunque la scadenza dellintero Consiglio rimanere
fissata al termine dei tre anni dalla prima elezione.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia
di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà
di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati
a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le
direttive generali dellAssociazione, stabilisce lammontare
del contributo associativo annuo, delibera sullammissione
ed esclusione dei soci con le modalità di cui al precedente
articolo 4, predispone il bilancio desercizio e la relazione
annuale sullandamento dellAssociazione.
Articolo 10 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Presidente
che rimane in carico tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente spettano la firma sociale ed in genere la rappresentanza
dellAssociazione in giudizio e di fronte ai terzi e custodisce
somme e valori dellassociazione.
Il Presidente cura laggiornamento e la tenuta del libro dei
soci, del libro dei verbali dellassemblee e del libro dei
verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni
momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di
chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente, con firma congiunta del vice presidente o del Segretario,
ha facoltà di aprire, chiudere e operare sui c/c bancari.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro
verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro
soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Nel caso di decadenza del Presidente dal Consiglio Direttivo ovvero
di recesso dello stesso dallAssociazione, il nuovo Presidente
dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio solo dopo
che il Consiglio si sia ricostituito nella sua interezza e lAssemblea
abbia ratificato o modificato la nomina dei nuovi Consiglieri.
Articolo 11 - Esercizi sociali e bilanci
Lesercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dellesercizio il Consiglio Direttivo
deve predisporre il bilancio da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea che deve essere convocata entro quattro mesi
dalla chiusura dellesercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono lAssemblea
che lo approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono
essere tenuti presso la sede dellAssociazione a disposizione
dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto allAssociazione di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi,
riserve o capitale durante la vita dellorganizzazione a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle
ad esse direttamente connesse.
Articolo 12 - Scioglimento e liquidazione
LAssociazione si scioglie per delibera dellAssemblea
o per inattività dellAssemblea protratta per oltre
due anni.
LAssemblea che delibera lo scioglimento dellAssociazione
e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima
per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto
conto delle indicazioni dellAssemblea e sentito lorganismo
di controllo di cui allart. 3 comma 190 della Legge n. 662
del 23 dicembre 1996, sceglieranno lorganizzazione non lucrativa
di utilità sociale operante in identico o analogo settore
cui devolvere il patrimonio residuo.
Articolo 13 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori sarà costituito solo nel momento
in cui ciò si renderà necessario secondo le norme
di legge vigenti.
In caso di costituzione, sarà composto da tre membri effettivi
e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dallAssemblea
ordinaria. Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà altresì
eletto dalla Assemblea.
Leventuale Collegio dei Revisori eserciterà le funzioni
di controllo contabile dellAssociazione e ne riferirà
allAssemblea.
Articolo 14 - Rinvio alle leggi in materia
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro
I, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal
D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997. |
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